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Vendite Giudiziarie - Modalità di partecipazione
CHI PUÒ PARTECIPARE
Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L'istanza
deve essere sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante della società (o altro ente).
Persone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale
(stato libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell'offerente.
Allegare all'offerta: copia della carta d'identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti:
denominazione, sede dell'ente, codice fiscale. Allegare all'offerta: copia della carta d'identità del
legale rappresentante, copia dell'atto costitutivo o certificato camerale o altro documento
equivalente da cui risulta l'identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o
ente. Partecipazione tramite mandatario speciale: NON è possibile fare l'offerta in busta chiusa
(nella vendita senza incanto) mediante procuratore generale o speciale. È possibile dare mandato
speciale, per atto notarile, per presentare l'istanza di acquisto all'incanto e per partecipare alla gara
sull'offerta più alta nella vendita senza incanto. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o
per persona da nominare.
VENDITA SENZA INCANTO
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e
recare, all'esterno, l'indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista
delegato. L'offerta è irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Indicare nell'offerta: il lotto che si
intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell'avviso). Allegare all'offerta:
marca da bollo; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare
NON TRASFERIBILE intestato a Poste Italiane S.p.A. o (se l'esecuzione è delegata a
professionista) al professionista delegato. All'udienza, il giudice (o il professionista) apre le buste e
delibera sulla convenienza dell'offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti
una gara a rilancio sull'offerta più alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall'aggiudicazione
(salva diversa indicazione in avviso).
VENDITA ALL'INCANTO
L'istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell'incanto fissata nell'avviso.
Indicare nell'offerta: il lotto che si intende acquistare. Allegare all'offerta: marca da bollo;
cauzione pari al 10% del prezzo base da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE
intestato a Poste Italiane S.p.A. o (se l'esecuzione è delegata a professionista) al professionista
delegato. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall'aggiudicazione. Se l'istante non
partecipa, senza giustificato e documentato motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a
norma di legge.
DOPO L'AGGIUDICAZIONE
Il residuo prezzo dev'essere versato nel termine di cui sopra. Se dall'avviso di vendita l'immobile
risulta gravato da un mutuo fondiario, l'aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla
banca entro 15 giorni dall'aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s'avvale di questa
facoltà ha in ogni caso l'obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione, l'ammontare precisato per capitale interessi e spese. Verificare l'avviso integrale
per termini e modalità di pagamento. In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi
gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.. Insieme al prezzo, l'aggiudicatario deve versare
il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in
mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione (salva restituzione delle
somme non utilizzate). Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono
definitivamente a carico dell'aggiudicatario, salvo che nelle vendite fallimentari. NOTA BENE:
sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
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