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Pignoramento
COS'E'
Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata su beni mobili, immobili, crediti. E’ atto dell’Ufficiale Giudiziario che ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Il debitore può evitare l’esecuzione versandogli subito una somma pari al credito ed alle spese, o chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma pari a capitale, interessi e spese (conversione). Può chiedere la riduzione se il valore dei beni pignorati è superiore al credito.
NORMATIVA
Artt. da 491 a 497 codice procedura civile
Artt. da 543 a 549 codice procedura civile
Artt. 615 – 617 codice procedura civile
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il creditore può richiede il pignoramento tramite istanza. Il giudice emette un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore in base alla documentazione fornita.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Scala A - Piano Terzo - Stanza 31404
Informazioni telefoniche: 011/432 8054– 011/432 8015
Fax: 011/432 8352
e-mail: esecmob.tribunale.torino@giustizia.it
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
COME SI SVOLGE
Il pignoramento consiste nella redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un verbale contenente l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinando approssimativamente il valore.
Avverso l’esecuzione la Legge prevede due tipi di opposizione: l’opposizione all’esecuzione (art.615 C.P.C.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.P.C.).
Nel primo caso si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (ad es. quando vengono sottoposti a pignoramento beni assolutamente impignorabili – art. 514 C.P.C. o relativamente impignorabili – art.515 C.P.C. – o crediti parzialmente pignorabili quali stipendi o pensioni nella misura di 1/5).
Nel secondo caso, si contesta la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo ( del titolo esecutivo, del precetto, ecc.).
In entrambi i casi l’opposizione può essere proposta sia prima che l’esecuzione sia iniziata sia dopo l’inizio dell’esecuzione.
Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, può presentarsi il caso in cui il terzo, ad esempio Banca, dichiari che esiste presso di sé un conto corrente intestato al debitore, sul quale viene accreditata una pensione senza precisare quali somme provengano dall’accredito della pensione e quali, invece, da versamenti del correntista.
In tal caso, se il debitore è presente all’udienza in cui viene resa la dichiarazione da parte del terzo pignorato o viene prodotta la dichiarazione scritta inviata dal terzo al creditore, è possibile fare opposizione al pignoramento sostenendo che le somme presenti sul conto a titolo di pensione vengano pignorate nella misura di 1/5.
Se, invece, in assenza del debitore, il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione, il debitore quando ne viene a conoscenza può, avverso detta ordinanza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. per i motivi di cui sopra.
NOTA BENE
Il pignoramento è efficace per 90 giorni. Se nel termine non viene depositata istanza di vendita o assegnazione, diviene inefficace
COSTI
Per l’iscrizione del pignoramento, a cura del creditore, sia presso il debitore che presso terzi il contributo unificato è di Euro 37,00 più marca di Euro 8,00 per diritti forfetizzati per notifica se il valore del precetto è inferiore ad Euro 2500,00
Se il valore del precetto è superiore a tale importo il contributo unificato è di Euro 121,00 più marca di Euro 8,00 per diritti forfetizzati per notifica.
Per l’opposizione ex art. 615 il contributo unificato è in base al valore della causa (vedere tabella per contributo unificato) più marca di Euro 8,00 per diritti forfetizzati per notifica.
Per l’opposizione ex art. 617 il contributo unificato è fisso di Euro 146,00 e marca di Euro 8 per diritti forfetizzati per notifica.
Per eventuali riduzioni o esenzioni vedere tabella per contributo unificato sul sito del Tribunale di Torino